Ordinanza
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Art. 8 Disposizioni transitorie
1 Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016. 2 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza. |