Ordinanza
sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
(Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)

del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE);in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),1234

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Art. 8 Disposizioni transitorie

1 Le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e gli in­sie­mi im­mes­si sul mer­ca­to pri­ma del 19 lu­glio 2016 se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to e mes­si in ser­vi­zio an­che do­po il 19 lu­glio 2016.

2 I cer­ti­fi­ca­ti ri­la­scia­ti e le de­ci­sio­ni emes­se da­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re ri­man­go­no va­li­di an­che con la pre­sen­te or­di­nan­za.

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