Art. 10 Controlli
1 Le imprese sono tenute a fornire all’autorità esecutiva tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e ai controlli; sono tenute a consentirle il libero accesso all’azienda per le necessarie indagini. 2 Esse devono conservare per almeno cinque anni i rapporti degli addetti alla sicurezza e presentarli all’autorità esecutiva su sua richiesta. |