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Art. 12 Rapporto di incidente
1 Gli addetti alla sicurezza garantiscono l’allestimento entro un termine utile di un rapporto di incidente a destinazione della direzione dell’impresa, se durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose:
2 Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell’incidente e le misure che sono state adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi. 3 Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive. |
