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Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)
del 15 giugno 2001 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 15Svolgimento della formazione
1 La formazione deve svolgersi in Svizzera.
2 All’inizio di ogni anno, gli organizzatori della formazione comunicano le date della stessa alle autorità d’esecuzione.
3 Il numero dei partecipanti a un corso di formazione si limita a 25.