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Art. 1 Competenza
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce è competente per:
2 Per le restanti tratte non interoperabili i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce sono assolti dal gestore dell’infrastruttura. 3 Il Servizio di assegnazione delle tracce non è competente per i tronchi di confine sui quali l’attribuzione delle tracce è retta da trattati internazionali. 4 Può concludere con i competenti organi dei Paesi confinanti convenzioni concernenti la regolamentazione sui restanti tronchi di confine e nelle stazioni di frontiera. |