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Art. 11 Riconoscimento
1Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre. 2Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio. 3Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo. 4Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale (art. 398 CC) o se per lui ha preso effetto un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c n. 2 CC), è necessario il consenso scritto del rappresentante legale (art. 260 cpv. 2 CC). I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.1 5È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento ogni ufficiale dello stato civile, fatto salvo l’articolo 71 capoverso 1 LDIP2. Se l’autore del riconoscimento non può presentarsi di persona, la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.3 6In casi eccezionali particolarmente motivati, la documentazione può essere effettuata al di fuori dell’ufficio dello stato civile, segnatamente all’interno di un ospedale o di un penitenziario dall’ufficiale dello stato civile competente o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all’estero. 7Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a–260c CC. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). |