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Art. 11a Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio
Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall’attribuzione dell’autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l’articolo 270a CC. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327). |