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Art. 11b Riconoscimento e dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta
1I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta di cui all’articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.2 2Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l’articolo 52fbis capoverso 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.4 1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327). |