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Art. 15b Rilevamento d’identità supplementari nel registro dello stato civile
1Possono essere rilevate nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari:
2Le richieste volte a rilevare nel registro dello stato civile una o più identità supplementari devono contenere i dati da iscrivere e le pertinenti basi legali. Devono essere presentate per scritto, firmate e in originale. 3Le autorità federali presentano le loro richieste al Settore Infostar (SIS) dell’Ufficio federale di giustizia (UFG).8 4Le autorità cantonali presentano le loro richieste all’Ufficio federale di polizia. Quest’ultimo verifica l’autenticità dell’autorità richiedente e trasmette la richiesta al SIS.9 5La registrazione, le comunicazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del SIS.10 1 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |