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Art. 16 Esame
1L’autorità dello stato civile esamina se:
2Le persone interessate devono presentare i documenti necessari. Essi non devono essere rilasciati da più di sei mesi. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgono a una data anteriore. 4Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili.3 5L’autorità dello stato civile informa e consiglia le persone interessate, se necessario dispone accertamenti supplementari e può esigere che gli interessati vi collaborino. 6Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile secondo l’articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all’esame dell’autorità di vigilanza.4 7L’autorità dello stato civile denuncia alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale i reati che constata nell’ambito della sua attività ufficiale (art. 43a cpv. 3bis CC); ritira e sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie.5 8L’autorità dello stato civile che ha motivo di ritenere nullo un matrimonio o un’unione domestica registrata ne informa l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità (art. 106 cpv. 1 secondo periodo CC e art. 9 cpv. 2 secondo periodo LUD) e avverte l’autorità di vigilanza. 6 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). |