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Art. 1a Sede e locali ufficiali
1I Cantoni designano la sede dell’ufficio dello stato civile in ogni circondario. 2Essi informano l’UFSC prima di trasferire la sede di un ufficio. 3In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale ufficiale in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e costituire l’unione domestica registrata gratuitamente. 4L’uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate è soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità degli articoli 70 capoverso 2 e 75i capoverso 2. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |