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Art. 2 Uffici dello stato civile speciali
1I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario comprende tutto il territorio cantonale. Designano la sede di questi uffici nei casi in cui non coincide con la sede di un ufficio dello stato civile ordinario.1 2Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:
3Essi possono assegnare tali compiti anche agli uffici dello stato civile ordinari. 4Più Cantoni possono costituire uffici dello stato civile speciali in comune. Concludono i necessari accordi d’intesa con l’UFSC5. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |