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Art. 22 Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera
1Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni emanate in Svizzera sono documentate nel Cantone in cui sono state emanate. 2Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d’attinenza della persona interessata. 3L’autorità di vigilanza provvede affinché i dati dello stato civile siano documentati e la loro divulgazione avvenga d’ufficio (capitolo 6, sezione 2). 4Il diritto cantonale disciplina le competenze interne. |