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Art. 23 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile
1Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile sono documentati dal competente ufficio dello stato civile sulla base di una decisione dell’autorità di vigilanza del Cantone d’origine dell’interessato. Se la persona è originaria di più Cantoni, decide l’autorità di vigilanza a cui è stato presentato il documento o la decisione estera concernente lo stato civile. 2Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile di stranieri sono documentati sulla base di una decisione dell’autorità di vigilanza dall’ufficio dello stato civile:
3L’autorità di vigilanza che decide del riconoscimento o del rifiuto di un’iscrizione conformemente all’articolo 32 capoverso 1 LDIP2 comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che, all’estero, è stato celebrato un matrimonio o è stata conclusa un’unione domestica registrata per eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA3). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento dell’iscrizione.4 4Il diritto cantonale stabilisce quale ufficio sia competente per le documentazioni previste nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a o capoverso 3. 5La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7. L’obbligo d’informare l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità dei matrimoni o delle unioni domestiche registrate viziati da una causa di nullità è retto dall’articolo 16 capoverso 8.5 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |