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Art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile
1La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all’articolo 43 CC è effettuata per ordine dell’autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo fatto di stato civile possono essere rettificate dall’ufficio dello stato civile che ha commesso l’errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.1 2Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell’UFSC. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |