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Art. 3 Lingua ufficiale
1La lingua ufficiale è retta dal disciplinamento cantonale. 2Se in occasione di un atto amministrativo la comprensione non è garantita occorre fare capo a un interprete. Le spese sono a carico dei privati interessati sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti. 3L’ufficiale dello stato civile rileva per scritto le generalità dell’interprete, lo rende attento all’obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. 4I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se non sono accompagnati da una traduzione certificata in lingua tedesca, francese o italiana. 5Le autorità dello stato civile provvedono alla traduzione, per quanto ciò sia necessario e possibile. 6Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati. |