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Art. 31 Archivio
1I Cantoni provvedono ad archiviare adeguatamente i documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7). 2I documenti giustificativi di cui al capoverso 1 inoltrati alla SEM in applicazione dell’articolo 2b dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo sono conservati da tale autorità. Essa li tiene a disposizione delle autorità dello stato civile.2 1 RS 142.311 |
