Art. 34 Nascita
La nascita è notificata: - a.
- dalla direzione dell’ospedale, della casa per partorienti o di un istituto analogo in cui è avvenuta; la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori, a condizione di assumersene la responsabilità;
- b.2
- se le condizioni di cui alla lettera a non sono adempiute, nell’ordine seguente: dal medico, dalla levatrice o dall’ostetrico;
- bbis.3
- se le condizioni di cui alle lettere a e b non sono adempiute, nell’ordine seguente: dagli aiutanti del medico, dagli aiutanti della levatrice o dell’ostetrico, da ogni altra persona presente al parto, dalla madre;
- c.
- dall’autorità competente conformemente al diritto cantonale se si tratta di un trovatello (art. 38);
- d.
- da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). 3 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).
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