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Art. 34a Morte
1La morte è notificata:
2Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 1 lettera b possono incaricare per scritto un terzo della notificazione. 3La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio l’autorità di polizia. Quest’ultima notifica la morte all’ufficio dello stato civile.2 1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |