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Art. 37b Consenso del figlio
1Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC). 2Il figlio deve dare il suo consenso personalmente. In Svizzera può darlo a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero può darlo alla rappresentanza svizzera. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). |