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Art. 44a Competenza per la divulgazione
1La divulgazione d’ufficio è di competenza dell’ufficio dello stato civile che ha effettuato la documentazione. 2L’allestimento su richiesta degli atti dello stato civile è disciplinato come segue:
1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |