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Art. 46a Blocco dell’uso
1L’autorità di vigilanza blocca l’uso dei dati dello stato civile disponibili on line, se presume che una falsa attestazione possa essere conseguita in modo fraudolento. 2Essa revoca il blocco non appena può escludere l’eventualità di un uso abusivo dei dati. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |