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Art. 47a Atti pubblici su carta e autenticazione di documenti su carta
1Gli atti pubblici e le autenticazioni su carta devono recare la data ed essere muniti della firma dell’ufficiale dello stato civile attestante la conformità e del bollo dell’ufficio. 2L’UFSC emana istruzioni sulla qualità della carta e sulle modalità di scrittura dei documenti dello stato civile. I fatti dello stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati sulla carta di sicurezza definita dall’UFSC. 3All’autenticazione ai sensi dell’articolo 18a capoverso 2 dei documenti di partenza si applica l’ordinanza del 8 dicembre 20172 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE), in particolare l’articolo 17 OAPuE. 1 Introdotto dall’all. n. II 2 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). |
