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Art. 49a All’ufficio dello stato civile del luogo d’origine
1L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica agli uffici dello stato civile di eventuali altri luoghi d’origine l’acquisizione volontaria della cittadinanza comunale. 2Se l’interessato è titolare di un diritto di patriziato o di corporazione nel proprio luogo d’origine e se il Cantone d’origine lo richiede, l’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’ufficio dello stato civile del luogo d’origine:
1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2005 (RU 2005 5679). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |
