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Art. 52 All’Ufficio federale di statistica
1 LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.2 1 RS 431.012.1 |