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Art. 56 Ad altri uffici
1Sono fatti salvi gli altri obblighi degli uffici dello stato civile di comunicare e notificare in virtù del diritto federale o cantonale. 2Le persone titolari di un diritto di patriziato o di corporazione sono designate in quanto tali nel registro, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici cantonali.1 3I principi concernenti il segreto d’ufficio (art. 44) si applicano anche all’autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.2 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679). |