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Art. 60 Ai ricercatori
1I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non è manifestamente esigibile che li ottengano presso gli interessati. La divulgazione deve essere autorizzata dall’autorità di vigilanza. 2I dati sono divulgati tenendo conto del diritto della protezione dei dati che impone ai ricercatori in particolare di:
3Se i dati sono divulgati per svolgere ricerche su determinate persone, i risultati possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto di queste ultime. Spetta al ricercatore ottenere il consenso. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |