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Art. 66 Esame della domanda
1L’ufficio dello stato civile effettua l’esame ai sensi dell’articolo 16. 2Inoltre, esso esamina se:
3L’ufficio dello stato civile può verificare la legalità del soggiorno nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei fidanzati. Questa autorità deve informare l’ufficio senza indugio e gratuitamente.4 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). |
