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Art. 69 Collaborazione con altre autorità
1Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l’ufficio dello stato civile competente, l’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all’articolo 65 capoverso 1. 2I fidanzati che risiedono all’estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all’estero. In casi eccezionali motivati, con l’autorizzazione dell’ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |
