|
Art. 71 Forma della celebrazione
1Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. I testimoni devono essere scelti dai fidanzati. 2L’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente al fidanzato e alla fidanzata la seguente domanda: «N. N. dichiara lei di voler prendere M.M. per moglie?» «M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?» 3Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l’ufficiale dello stato civile dichiara: «Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio». 4Subito dopo la celebrazione il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione è firmato dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile. 5Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di matrimonio manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati, l’ufficiale dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio e annulla l’autorizzazione della celebrazione mediante una decisione scritta notificata ai fidanzati e all’ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).1 1 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). |