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Art. 75d Dichiarazioni
1I partner dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:
1bisL’ufficiale dello stato civile rammenta ai partner che non può registrare l’unione domestica se non vi consentono con libera volontà.2 2L’ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:
2bisL’ufficiale dello stato civile autentica le firme.6 3In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.7 1 Abrogata dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). |