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Art. 75e Esame della domanda
1L’ufficio dello stato civile effettua l’esame ai sensi dell’articolo 16. 2Inoltre, esso esamina se:
3L’ufficio dello stato civile può verificare nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione la legalità del soggiorno. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei due partner. Questa autorità deve informare l’ufficio senza indugio e gratuitamente.4 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). |
