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Art. 75i Luogo
1L’unione domestica registrata è costituita nel locale ufficiale del circondario dello stato civile scelto dai partner (art. 75f cpv. 2). 2Il luogo in cui l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione della volontà dei partner di costituire l’unione domestica registrata può essere diverso dal locale ufficiale, se essi dimostrano che non è manifestamente esigibile che vi si rechino. 3Se la procedura preliminare è stata eseguita in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l’autorizzazione di costituire l’unione domestica. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |
