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Art. 77 Finanziamento, prestazioni ed emolumenti
1La Confederazione finanzia la gestione e lo sviluppo del sistema. Assicura il funzionamento dell’applicazione e l’assistenza tecnica ai Cantoni. 2I Cantoni pagano alla Confederazione un emolumento annuo di 600 000 franchi per l’utilizzo del sistema per scopi inerenti allo stato civile. L’UFG concorda con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) le modalità di pagamento e fattura annualmente l’emolumento ai Cantoni. 3I Cantoni forniscono le loro prestazioni di cui agli articoli 78–78b senza essere indennizzati dalla Confederazione. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |