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Art. 78a Commissione tecnica
1Al fine di garantire la partecipazione dei Cantoni allo sviluppo del sistema è istituita una commissione tecnica. 2La commissione tecnica è composta da nove membri. L’UFG e la CDDGP nominano ciascuno quattro rappresentanti. L’UFG designa inoltre il presidente. 3La commissione tecnica ha in particolare i seguenti compiti:
4L’UFG può disciplinare i dettagli dell’organizzazione della commissione tecnica in un regolamento. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |