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Art. 84 Autorità
1L’UFSC esercita l’alta vigilanza sul servizio dello stato civile svizzero.1 2Le autorità di vigilanza si occupano dell’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti dello stato civile nel loro Cantone. Più Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza. Prendono gli accordi necessari d’intesa con l’UFSC. 3L’UFSC ha in particolare i seguenti compiti:2
4Ai fini dello scambio e dell’ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le rappresentanze svizzere all’estero. 5L’UFG5 può concludere in modo autonomo trattati internazionali di portata limitata in materia di scambio e acquisizione di dati dello stato civile.6 6Il SIS è responsabile degli aspetti tecnici della gestione, dello sviluppo e della formazione nonché del supporto del registro dello stato civile. Ha in particolare i seguenti compiti:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |