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Art. 85 Ispezioni e rapporti
1Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune. 2Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno all’UFSC su:1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |
