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Art. 89 Principi procedurali
1Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale. 2La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.1 3I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2–6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:
1 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |