|
Art. 8a Attribuzione del numero d’assicurato AVS
L’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (UCC) attribuisce alle persone notificate conformemente all’articolo 53 capoverso 1 il numero d’assicurato AVS. 1 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719). |