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Art. 92a Accesso ai registri dello stato civile cartacei
1L’ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti nel suo circondario almeno per i periodi seguenti:
1bisL’UFSC deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti dalle rappresentanze svizzere all’estero a cui il DFGP ha affidato funzioni di stato civile per i periodi di cui al capoverso 1.2 2Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici di dati oppure da copie leggibili su microfilm. 3Se è possibile divulgare i dati accedendo a un supporto elettronico, le indicazioni secondo l’articolo 93 capoverso 1 e le modifiche secondo l’articolo 98 vanno aggiornate soltanto nella versione elettronica dei registri. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |