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Art. 9b Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione
1La venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere comunicata mediante un modulo reperibile sul sito dell’UFSC2. Il modulo deve essere firmato dall’autore della comunicazione. 2Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
3Qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per la ricezione della comunicazione. 4L’ufficio dello stato civile conserva la comunicazione e i documenti allegati. Gli articoli 31–33 si applicano per analogia. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |