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Art. 52 All’Ufficio federale di statistica
1LUfficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993167 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.168 167 RS 431.012.1 168 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719). |