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Art. 17 Prova di dati non controversi (art. 41 CC)
1 L’autorità di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni:
2 L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma. 3 L’autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile.89 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). BGE
83 I 27 () from 28. Februar 1957
Regeste: Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid über ein Wiedererwägungsgesuch. Zivilstandsregister, Eintragung des Familiennamens. Vereinheitlichung der Schreibweise durch die Aufsichtsbehörde? Auf offenbarem Versehen oder Irrtum beruhender Fehler? |