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Art. 2 Uffici dello stato civile speciali
1 I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario comprende tutto il territorio cantonale. Designano la sede di questi uffici nei casi in cui non coincide con la sede di un ufficio dello stato civile ordinario.8 2 Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:
3 Essi possono assegnare tali compiti anche agli uffici dello stato civile ordinari. 4 Più Cantoni possono costituire uffici dello stato civile speciali in comune. Concludono i necessari accordi d’intesa con l’UFSC12. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 9 RS 291 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 12 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. BGE
114 II 307 () from 3. November 1988
Regeste: Auszugsweise Veröffentlichung von rechtskräftig gewordenen Scheidungen im Amtsblatt des Kantons Genf. Eine solche Veröffentlichung, wie sie durch das kantonale Prozessgesetz des Kantons Genf vorgesehen ist, ist mit dem Bundesrecht nicht vereinbar, welches unter Vorbehalt der in Art. 29 Abs. 5 ZStV vorgesehenen Fälle die Einsichtnahme ins Zivilstandsregister durch Privatpersonen ausschliesst. |