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Art. 24 Nomi
1 I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), vengono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.118 2 Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che questa:
3 I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come «altri nomi ufficiali». 4 Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l’ordine. 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 119 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). |