Art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile
1 La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all’articolo 43 CC è effettuata per ordine dell’autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo fatto di stato civile possono essere rettificate dall’ufficio dello stato civile che ha commesso l’errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.121 2 Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell’UFSC. 3 e 4 …122 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 122 Abrogati dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |