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Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione
1 Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto, in forma elettronica o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni.131 La notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di uno sconosciuto deve essere fatta entro dieci giorni.132 2 L’ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva. Se tra la nascita o la morte da un lato e la notificazione dall’altro sono trascorsi più di trenta giorni, esso chiede una decisione all’autorità di vigilanza. 3 Esso denuncia all’autorità di vigilanza le persone che non hanno adempiuto per tempo il loro obbligo di notificazione (art. 91 cpv. 2). 4 Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conformemente all’articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto.133 Tale servizio invia senza indugio la notificazione della morte per scritto, in forma cartacea o elettronica, all’ufficio dello stato civile competente.134 5 Se è notificata la morte o un infante nato morto, va presentato un certificato medico. 6 Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all’articolo 34 lettera bbis, l’ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico. Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998135 sulla medicina della procreazione (LPAM), nei casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all’articolo 34 lettera bbis deve essere presentata la conferma medica del concepimento mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM.136 7 Se è fatta in forma cartacea, la notificazione deve essere firmata dalla persona tenuta a notificare la morte.137 8 La trasmissione di notificazioni e certificati medici in forma elettronica è retta dall’articolo 89 capoverso 4.138 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 134 Nuovo testo giusta del per. giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 135 RS 810.11 136 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 3925). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 137 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 138 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |