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Art. 46 Blocco della divulgazione
1 L’autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile:
1bis A titolo di provvedimento superprovvisonale ai sensi del capoverso 1 lettera c, l’autorità di vigilanza dispone in particolare il blocco se è in corso una procedura di annullamento del matrimonio o dell’unione domestica registrata.166 2 Se vengono a cadere le condizioni per il blocco, l’autorità di vigilanza dispone la revoca del blocco. 3 È fatto salvo il diritto del figlio adottivo all’informazione circa l’identità dei genitori del sangue (art. 268c CC). 164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 165 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 166 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). |