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Art. 56 Ad altri uffici
1 Sono fatti salvi gli altri obblighi degli uffici dello stato civile di comunicare e notificare in virtù del diritto federale o cantonale. 2 Le persone titolari di un diritto di patriziato o di corporazione sono designate in quanto tali nel registro, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici cantonali.200 3 I principi concernenti il segreto d’ufficio (art. 44) si applicano anche all’autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.201 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679). 201 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679). |