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Art. 71 Forma della celebrazione
1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. I testimoni devono essere scelti dai fidanzati. 2 L’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente ai fidanzati una delle seguenti domande in funzione del sesso: «N. N. dichiara lei di voler prendere M. M. per moglie?» «M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»231 3 Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l’ufficiale dello stato civile dichiara: «Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio». 4 Subito dopo la celebrazione il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione è firmato dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile. 5 Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di matrimonio manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati, l’ufficiale dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio e annulla l’autorizzazione della celebrazione mediante una decisione scritta notificata ai fidanzati e all’ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).232 231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 232 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). |